Statuto

ULTIMO AGGIORNAMENTO GENNAIO 2012

STATUTO PER 

L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

RinnovaMenti

ART. 1

(Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della l. 383/2000, l’associazione di promozione sociale denominata: <<RinnovaMenti>>.

L’associazione ha sede nel comune di Paese (TV), in via 4 Novembre 22/b. Il mutamento di sede non comporta modifica allo statuto.

            L’associazione potrà istituire e sopprimere sezioni e/o sedi secondarie  con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2

(Finalità)

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e non ha indirizzo politico o religioso.

Essa  persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari, culturali.

  1. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a)         la diffusione della Pedagogia della Mediazione, attuata in maniera non professionale e gratuita, verso tutti coloro che sono coinvolti nei rapporti con le persone svantaggiate;

b)        la promozione e l’organizzazione di manifestazioni, seminari, convegni;

c)         la diffusione di metodi e strumenti di recupero, ristrutturazione e potenziamento cognitivo e di educazione permanente, con l’obiettivo di promuovere tali interventi in età precoce;

d)        la costruzione di una rete di rapporti tra famiglie e soggetti o enti interessati a promuovere interventi di potenziamento cognitivo.

ART. 3

(Soci)

  1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Ci sono due categorie di soci:

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);

benemeriti  (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).

  1. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’ l’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso e esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione è provvisoriamente deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ ammessa la possibilità di appello entro 60 gg. all’assemblea e comunque al Giudice Ordinario.

ART. 6

(Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:

–          Assemblea dei soci;

–          Consiglio direttivo;

–          Presidente;

  1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

  1. Essa viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

–          approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;

–          fissare l’importo della quota sociale annuale;

–          determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

–          approvare l’eventuale regolamento interno;

–          deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;

–          eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

–          deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun presente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci. La decisione è deliberata col voto favorevole di 2/3 dei presenti. L’assemblea straordinaria scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  ¾ dei soci.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1.         Le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

2.         Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di cinque ad un massimo di nove, compreso il presidente, eletti dall’assemblea tra i propri componenti, per la durata di anni tre. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12

(Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Risorse economiche)

1.         Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a)    contributi e quote associative;

b)    donazioni e lasciti;

c)   ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

  1. 2.                  L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
    1. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.